risponde la Dott.ssa Carmen Fantasia
curatrice della sezione DIRITTO E ROVESCIO
Domanda n.1/2010
D: Creo accessori moda ed oggetti per la casa, che hanno riscosso ampi consensi. Mi sono informata riguarda ad un'eventuale apertura di un'attività.
Mi hanno consigliato di aprire una partira iva come artigiano, ed iniziare a vendere le mie creazioni. Questa attività comporta dei costi fissi (primo fra tutti quelli contributivi), ancora troppo onerosi per me.
Mi hanno consigliato di aprire una partira iva come artigiano, ed iniziare a vendere le mie creazioni. Questa attività comporta dei costi fissi (primo fra tutti quelli contributivi), ancora troppo onerosi per me.
Cosa potrei fare, in alternativa? Ad esempio per vendere a dei mercatini in maniera occasionale (penso al periodo natalizio etc.), c'è la possibilità di poterlo fare senza dover necessariamente aprire una partita iva? Oppure come potrei cedere i miei lavori occasionalmente (senza regime di continuità) ad uno o più negozi?
Infine, è conveniente (in termini di costi/benefici) pensare di brevettare queste mie esclusive creazioni ?
??? R: Non vi è nulla di cui preoccuparsi. Continui a realizzare le Sue cose così come sta facendo e a livello hobbistico. Lei potrà sicuramente vendere nei mercatini senza partita iva, l'importante è che Lei lo faccia aggregandosi ad una associazione che chieda le dovute autorizzazioni al Comune. Le regole brevi sono: che non si possono fare vendite singole superiori a 250,00 e che per lo stesso committente non venda oltre i 5.000 . Per il resto sembra tutto a posto visto che Lei vende opere del suo ingegno e di sua manifattura.
Inoltre Lei può tranquillamente vendere a negozi come prestazioni occasionali facendosi fare una ritenuta d'acconto del 20% dietro rilascio di Sua ricevuta e sempre rispettando il limite di 5.000 per negoziante (cifre che dovranno essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi).
Le invio alcuni principi che potranno ritornare utili.
Le invio alcuni principi che potranno ritornare utili.
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PRINCIPI VALIDI PER COLORO CHE REALIZZANO E VENDONO SIA OPERE CHE OGGETTI RIGUARDANTI L'ARTIGIANATO ARTISTICO
Chiunque realizzi qualsiasi cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art...) lo deve considerare come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d'opera d'ingegno.
Esiste una legge a regolare la materia, la N°643 del 1941 "PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO" di competenza dapprima del Ministero della Cultura Popolare, e successivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (per il testo della Legge n. 633/1941 si rinvia a http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html ).
Oggi con le nuove norme di tutela del diritto d'autore ( Legge 248/2000 ), viene delegata ad occuparsi di proteggerne i diritti la Sezione OLAF della SIAE (http://www.siae.it/index.asp ).
Oggi con le nuove norme di tutela del diritto d'autore ( Legge 248/2000 ), viene delegata ad occuparsi di proteggerne i diritti la Sezione OLAF della SIAE (http://www.siae.it/index.asp ).
Per realizzare le opere d'ingegno non occorrono permessi, licenze o quant'altro, cosi come per vendere le proprie opere d'ingegno non occorrono partita IVA, iscrizioni di alcun tipo o altro, se la vendita viene effettuata direttamente dall'autore.
Chi vende il proprio prodotto è libero di farlo come e quando vuole, il registrare l'opera o iscriversi alla SIAE serve solo a cautelarsi contro eventuali ulteriori ricavi economici originati dallo sfruttamento dell'opera da parte di terzi, in quanto l'autore, pur avendo venduto l'opera, conserva la paternità e quindi tutti i diritti di sfruttamento economico della stessa.
Infatti 'autore vende l'opera ma non lo sfruttamento dell'opera, e se il nuovo proprietario dovesse avere dei ricavi dallo sfruttamento dell'opera, a questi ricavi si applicano i diritti dell'autore.
Infatti 'autore vende l'opera ma non lo sfruttamento dell'opera, e se il nuovo proprietario dovesse avere dei ricavi dallo sfruttamento dell'opera, a questi ricavi si applicano i diritti dell'autore.
Se io, autore, sfrutto direttamente la mia opera non devo pagare per questo la SIAE, in quanto questa serve a proteggere i miei diritti che, a loro volta, verranno pagati a me.
Registrare un'opera alla SIAE significa assicurarsi che nessuno possa sfruttarla senza pagare l'autore, ma non garantisce niente, e non dà niente, soprattutto se l'opera non è stata ancora venduta o posta in circolazione.
Per quanto riguarda le imposte e le modalità relative, se l'ammontare annuo del ricavato rientra in 5.000,00 viene considerato un regime minimo di lavoro autonomo, in quanto lavoro occasionale e saltuario, per cui l'acquirente (e non il venditore!), se vuole, fa la ritenuta d'acconto.
Se invece il ricavato annuo dell'autore supera 5.000,00 (per un singolo committente) è necessario aprire solamente la partita IVA; tutto il resto non riguarda l'autore, e non è obbligatorio (licenza di vendita, camera di commercio, ditta individuale , società varie, etc. etc).
Per le modalità di registrazione delle proprie opere vedere la Sezione Arti Visive della Siae: http://www.siae.it/olaf_av.as
Domanda n.2/2010
D: Da circa tre anni quello che era il mio passatempo è diventato un lavoro.
Ho creato una Associazione, per poter realizzare dei mercatini di artigianato-artistico e opere dell'ingegno a carattere creativo, a seguito regolare autorizzazione delle amministrazioni comunali.
Sulle richieste di autorizzazione cito sempre il D.L. in oggetto ed ho sempre pensato che un'autorizzazione rilasciatami con la predetta dicitura mi avrebbe cautelato dalle incursioni della Finanza, ma proprio in questi giorni mi è stato detto da colleghi che lavorano con i mercatini legati alle festività e ricorrenze patronali, che la dicitura Artigianato-artistico ti esenta dall'emissione dello scontrino per una vendita "in casa", ma che non si può vendere nei mercatini e che un controllo fiscale può requisire la merce esposta.
Ma allora , mi chiedo:come mai le amministrazioni comunali mi rilasciano le autorizzazioni e mi fanno pagare il suolo pubblico per la vendita?
E, inoltre, l' associazione di artigianato-artistico che è nata per questo scopo è in regola o c'è altro? .
R: Il Comune della sua città Le deve rilasciare assolutamente tutte le autorizzazioni del caso e Lei non sta incorrendo in alcuna infrazione. Inoltre il punto focale sta nel fatto che tutti i partecipanti al mercatino devono partecipare allevento tramite la Sua Associazione.
Potrebbe esserLe utile unire alla domanda fatta al Comune un allegato per ogni singolo partecipante (privo di p.iva), intitolato Richiesta di vendita temporanea reperibile presso i Comuni che organizzano l'evento.
Probabilmente il Comune chiederà una tassa fissa che dovrebbe aggirarsi intorno a 16,00 per espositore.
Potrebbe esserLe utile unire alla domanda fatta al Comune un allegato per ogni singolo partecipante (privo di p.iva), intitolato Richiesta di vendita temporanea reperibile presso i Comuni che organizzano l'evento.
Probabilmente il Comune chiederà una tassa fissa che dovrebbe aggirarsi intorno a 16,00 per espositore.