LE PILLOLE DI FISCO AMICO - Rubrica di fisco facilitato per creativi ed hobbisti
di Carmen Fantasia – dottore commercialista
PRINCIPI GENERALI PER IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Con “lavoro occasionale accessorio” si intendono tutte quelle prestazioni occasionali e saltuarie non riconducibili al tipico lavoro subordinato o autonomo.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative (e quindi non le vendite di beni!) di natura occasionale e saltuario che possono essere retribuite con i cosiddetti “voucher”, anche conosciuti come “buoni lavoro”. Le retribuzioni così regolate, possono raggiungere un importo totale annuo massimo di 7.000 €, e questo riferito alla totalità dei datori di lavoro.
N.B. Il limite però che si può percepire da ogni singolo committente/datore di lavoro, sia che sia un’impresa o un professionista, è di 2.000 €.
Il limite di compensi regolati con i voucher che possono ricevere i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3.000 €.
Le prestazioni di “lavoro occasionale accessorio” possono essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).
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I VOUCHER O BUONI DI LAVORO
Come funziona il sistema dei buoni lavoro o “voucher”
I buoni lavoro sono acquistabili singolarmente o in gruppi da 5, hanno un valore di 10,00 € ciascuno. Ciascun buono lavoro (voucher), che viene emesso telematicamente dall'INPS, comprende:
• il compenso per il lavoratore, di 7,50 € l’ora;
• la copertura previdenziale alla Gestione Separata INPS, 13% (contributi pensionistici);
• la copertura assicurativa presso l'INAIL, 7%;
• un compenso all’Inps per la gestione del servizio.
Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
I redditi percepiti come “lavoro occasionale accessorio” sono esenti ai fini fiscali; è obbligatoria, invece, l’iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dell’Inps e all’Inail
I committenti devono solo effettuare la dichiarazione preventiva di inizio prestazione comunicando all’Inps il codice fiscale del prestatore, le date di inizio e fine prestazione e il luogo di lavoro. Come? Direttamente dal sito dell’Inps, tramite call center o presso una sede.
Ma dove si acquistano i “voucher”?
L’acquisto dei “voucher”/buoni lavoro, può avvenire in diversi modi a seconda di chi è il committente:
• i committenti imprenditori o liberi professionisti, titolari di partita Iva, hanno l’obbligo di acquistare i “voucher” esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tali soggetti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT,
- e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
• i committenti non imprenditori o professionisti, cioè i privati, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali appena descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Il servizio ha un costo per una commissione di 1€ nella maggior parte dei casi, ed il costo è riferito alla totalità dei buoni acquistati.
Come si riscuotono i “voucher”?
Per riscuotere i voucher o buoni lavoro, il prestatore di lavoro autonomo occasionale accessorio deve osservare una procedura molto semplice: si possono riscuotere direttamente presso un tabaccaio abilitato presentando il proprio codice fiscale e i voucher ricevuti. Il lavoratore non deve “iscriversi nell’elenco dei lavoratori occasionali”.
I VANTAGGI PER IL COMMITTENTE ED IL LAVORATORE
Quali sono i vantaggi per committente e lavoratore?
I principali vantaggi di una retribuzione con i “voucher” del lavoro occasionale di tipo accessorio sono:
• per il committente o datore di lavoro: può beneficiare di prestazioni di lavoro nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL in caso incidenti, senza dover stipulare alcun tipo di contratto e senza dover comunicare niente al centro per l’impiego;
• per il lavoratore: possibilità di integrare le entrate attraverso le prestazioni occasionali accessorie. Il compenso, così retribuito, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione. Il compenso dei buoni lavoro fa accumulare l’accantonamento previdenziale INPS ed è totalmente cumulabile con i vari trattamenti pensionistici. Inoltre dà diritto alla copertura assicurativa INAIL.
CHI PUO' UTILIZZARE I VOUCHER PER IL LAVORO ACCESSORIO?
I committenti o datori di lavoro che possono utilizzare il lavoro accessorio possono essere:
• famiglie;
• soggetti privati non imprenditori;
• enti senza fini di lucro;
• imprenditori operanti in tutti i settori;
• imprese familiari;
• imprenditori agricoli;
• professionisti;
• committenti pubblici.
L’utilizzo dei buoni lavoro è limitato al rapporto tra prestatore e utilizzatore.
CHI PUO' ESSERE PRESTATORE DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO?
I prestatori di lavoro occasionale accessorio possono essere:
• i pensionati, titolari di un trattamento pensionistico;
• gli studenti, nel periodo di vacanza o weekend (gli universitari sempre), regolarmente iscritti ad un corso di studi;
• percettori di pensioni integrative del salario o sostegno del reddito;
• lavoratori in part-ime, ma anche in full-time;
• i disoccupati e inoccupati;
• lavoratori in mobilità;
• lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati;
• extracomunitari con permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o di un permesso di soggiorno per “attesa di occupazione”;
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